Articolo 19 del Codice di Gara

Art. 19 – I CONTRO ED I SURCONTRO

A. I Contro:

  1. Un giocatore può contrare solo l’ultima precedente licita. Tale licita deve essere stata fatta da un avversario; tra la licita e il contro non possono esserci state altre chiamate se non “passo”.
  2. Nel contrare un giocatore non dovrebbe indicare il numero di prese, o la denominazione. L’unica forma corretta è la singola parola “Contro”.
  3. Se un giocatore, contrando, indebitamente specifica la licita contrata, o il numero di prese o la denominazione, è ritenuto aver contrato la licita così come era stata fatta (può trovare applicazione l’Articolo 16 del Codice di Gara, Informazioni Non Autorizzate).


B. I Surcontro:

  1. Un giocatore può surcontrare solamente l’ultimo precedente contro. Quel contro deve essere stata dato da un avversario. Fra il precedente contro ed il surcontro non possono esserci state altre chiamate se non “passo”.
  2. Nel surcontrare un giocatore non dovrebbe indicare il numero di prese, o la denominazione. La sola forma corretta è la singola parola “Surcontro”.
  3. Se un giocatore, surcontrando, indebitamente indica la licita contrata, o il numero di prese, o la denominazione, è ritenuto aver surcontrato la licita così come era stata fatta (può trovare applicazione l’Articolo 16 del Codice di Gara, Informazioni Non Autorizzate).


C. Contro e Surcontro superati: 
ogni contro e surcontro può essere superato da una successiva licita legale.

D. Registrazione di un contratto contrato o surcontrato: se una licita contrata o surcontrata non è seguita da una successiva licita legale, il valore del punteggio viene aumentato come previsto nell’Articolo 77 del Codice di Gara.


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