Art. 11 – PERDITA DEL DIRITTO A UNA RETTIFICA
A. Comportamento della linea innocente: il diritto alla rettifica di un’irregolarità potrà essere annullato se l’uno o l’altro componente della linea innocente intraprende una qualunque iniziativa prima di chiamare l’Arbitro. L’Arbitro deciderà in questo senso, ad esempio, quando la linea innocente possa aver tratto un vantaggio per il tramite di una susseguente azione intrapresa da un avversario nell’ignoranza delle disposizioni del relativo Articolo.
B. Penalità, dopo la revoca del diritto alla rettifica: anche se il diritto alla rettifica sia stato annullato secondo il disposto di quest’articolo, l’Arbitro può irrogare una penalità procedurale (vedi Articolo 90 del Codice di Gara).