Articolo 10 del Codice di Gara

Art. 10 – IRROGAZIONE DI RETTIFICHE

A. Diritto a determinare rettifiche: solo l’Arbitro ha il diritto di determinare delle rettifiche, quando esse siano applicabili. I giocatori non hanno il diritto di determinare rettifiche (o condonarle – vedi Articolo 81 del Codice di Gara paragrafo C5) di loro propria iniziativa.

B. Cancellazione dell’imposizione o dell’annullamento di una rettifica: l’Arbitro può avallare, o cancellare, qualsiasi imposizione o annullamento di una rettifica fatti dai giocatori in assenza di sue istruzioni.

C. Scelte dopo un’irregolarità: 

  1. Quando questo Codice preveda un’opzione a seguito di un’irregolarità, l’Arbitro dovrà spiegare ai giocatori tutte le scelte disponibili.
  2. Se un giocatore gode di un’opzione a seguito di un’irregolarità, la sua scelta deve essere fatta senza consultarsi con il compagno.
  3. Quando questo Codice offra alla linea innocente un’opzione dopo che sia stata commessa un’irregolarità dagli avversari, è corretto selezionare la linea d’azione più vantaggiosa per il proprio partito.
  4. Fatto salvo il dettato dell’Articolo 16 del Codice di Gara paragrafo D2, dopo la rettifica di un’infrazione è appropriato per i giocatori della linea colpevole fare qualunque chiamata o giocata vantaggiosa per la loro linea, anche quando essi potrebbero sembrare trarre profitto dalla loro infrazione (ma vedi Articolo 27 del Codice di Gara e Articolo 50 del Codice di Gara).

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